Il nuovo protocollo in materia di smart working è stato firmato il 7 dicembre e ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida con cui disciplinare il lavoro agile.

I punti di principale attenzione del protocollo sono:
– accordo individuale;
– organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione;
– luogo di lavoro;
– strumenti di lavoro;
– salute e sicurezza sul lavoro;
– infortuni e malattie professionali;
– diritti sindacali;
– parità di trattamento e pari opportunità;
– lavoratori fragili e disabili;
– welfare e inclusività;
– protezione dei dati personali e riservatezza;
– formazione e informazione;
– osservatorio bilaterale di monitoraggio;
– incentivo alla contrattazione collettiva;
L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.
Il protocollo abbandona la nozione di orario di lavoro, e quindi di lavoro straordinario nei periodi di smart working e definisce la possibilità di articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie. Infatti, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal datore di lavoro.
Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore deve erogare alcuna prestazione lavorativa. Già molti sistemi aziendali bloccano le attività dopo determinate fasce orarie non consentendo comunicazioni in entrata e in uscita nel rispetto del periodo di riposo del lavoratore. Sarà sempre possibile per il lavoratore sospendere la prestazione lavorativa fruendo di permessi.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire condizioni di sicurezza e riservatezza.
Riprendendo una consuetudine dettata dallo “smart working emergenziale” il protocollo indica come, il datore di lavoro, salvo diversi accordi e di norma, fornisca la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione. Quel “salvo accordi diversi e di norma” lascia intendere che il lavoratore possa anche usare apparecchiature personali.
Restano confermati gli obblighi del datore di lavoro, già previsti dalla legge, in tema di salute e sicurezza, di formazione e di informazione, di divieto di discriminazione.
Viene anche ribadita dalle parti sociali la richiesta di favorire l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello, in attuazione del Protocollo.